Avv. Fulvio Graziotto
Non esclusa la giurisdizione straniera per i servizi prestati nei locali dell'ente sovrano straniero in Italia
La messa a disposizione in Italia di spazi e locali dell'ente sovrano straniero, se meramente strumentale allo svolgimento dei servizi affidati da svolgere negli stessi, non esclude la giurisdizione del giudice straniero.
La messa a disposizione in Italia di spazi e locali dell'ente sovrano straniero, se meramente strumentale allo svolgimento dei servizi affidati da svolgere negli stessi, non esclude la giurisdizione del giudice straniero.
La clausola attributiva di giurisdizione non va intesa in base al solo tenore letterale, essendo sufficiente che la clausola "individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti e future", costituendo tale interpretazione il portato del riconoscimento dell'autonomia negoziale in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale.
Il caso nasceva perché l'Académie de France à Rome proponeva regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio introdotto da una SRL, dinanzi al Tribunale, avente ad oggetto contratto in forza del quale l'Accademia aveva affidato alla controparte alcuni locali per svolgervi il servizio di caffetteria e ristorazione.
La ricorrente aveva dichiarato essere intervenuta la risoluzione per le inadempienze dell'altra parte, ragione per la quale la società conduttrice aveva chiesto l'accertamento negativo della suddetta risoluzione, e l'Académie nel costituirsi aveva eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità giudiziaria francese del foro di Parigi ai sensi della clausola di cui all'art. 17 del contratto e/o in forza del principio di diritto internazionale consuetudinario che riconoscerebbe all'Ente straniero sovrano l'immunità dalla giurisdizione italiana.
Nel contratto era presente una clausola che indicava in modo chiaro la scelta per la competenza giurisdizionale francese, e tale clausola costituiva una forma di proroga della giurisdizione, cioè di devoluzione alla giurisdizione del giudice straniero.
La questione riguardava la validità di detta clausola in relazione agli artt. 24 e 25 del regolamento UE n1215/2012 in quanto l'art. 24 prevede, al primo comma, la competenza esclusiva dell'Autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui è situato l'immobile in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, prevedendo al successivo comma la competenza concorrente dell'Autorità giudiziaria del domicilio del convenuto in ipotesi di locazioni particolari, del tutto estranee alla controversia.
Il Consesso ha dunque dovuto accertare la natura del contratto, ritenendo che «la messa a disposizione dell'odierna controricorrente di spazi e di locali di Villa Medici meramente strumentale all'esercizio dei servizi affidati alla SRL, ed anche in ipotesi di definizione della vicenda come di contratto misto, che richiama sia il modello legale della locazione sia dell'appalto di servizi, viene data prevalenza causale, alla luce della complessiva disciplina negoziale e degli interessi perseguiti dai ricorrenti, al secondo negozio, il che esclude l'applicabilità dell'art. 24, comma 1 n. 1 Regolamento UE n. 1225/2012.»
Le Sezioni Unite dichiarano quindi il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese.
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Graziotto RE
- Cass. SS.UU. 9283/2017
- Cass. 17073/2013
- Cass. SS.UU. 12704/1998
REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2012
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Vigente al: 07-12-2018
Articolo 24
Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:
1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato.
Tuttavia, in materia di contratti di locazione di immobili a uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché il conduttore sia una persona fisica e il locatore e il conduttore siano domiciliati nel medesimo Stato membro;
2) in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede. Al fine di determinare tale sede l’autorità giurisdizionale applica le proprie norme di diritto internazionale privato;
3) in materia di validità delle trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti;
4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell’Unione o di una convenzione internazionale.
Fatta salva la competenza dell’Ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato membro;
5) in materia di esecuzione delle decisioni, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione.
Articolo 25
1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:
a) concluso per iscritto o provato per iscritto;
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.
2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza.
3. L’autorità o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro alle quali l’atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell’ambito del trust.
4. Gli accordi attributivi di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell’articolo 24.
5. Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali.
La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.
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