Avv. Fulvio Graziotto
Tassatività degli atti interruttivi della prescrizione in materia di usucapione
In tema di possesso ai fini dell'usucapione, gli atti interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 2943 c.c. sono tassativi e non ammettono equipollenti. L'inserimento del bene nella denuncia di successione è priva di efficacia interruttiva del possesso valido ad usucapionem.
La questione esaminata dalla Suprema Corte riguardava una vicenda relativa all'usucapione di un terreno, reclamata dal figlio dell'affittuario, per aver posseduto il terreno per oltre vent'anni con modalità idonee all'acquisto per usucapione.
Nei primi due gradi di giudizio, i giudici di merito ritenevano che il termine ventennale non fosse decorso poiché i proprietari convenuti avevano indicato il terreno nella denuncia di successione relativa al loro genitore, originario proprietario del fondo, e ai fini della prescrizione era questo l'ultimo atto interruttivo della prescrizione da considerare.
Il Collegio, richiamandosi a precedente giurisprudenza, ha riaffermato il principio di diritto che prevede la tipicità degli atti interruttivi della prescrizione, senza ammettere equipollenti: ne consegue che l'inserimento del bene nella denuncia di successione è priva di efficacia interruttiva del possesso valido ad usucapionem.
La Cassazione, nell'accogliere tale motivo di ricorso, ha rinviato alla Corte di Appello in diversa composizione per una nuova decisione che tenga conto di tale principio.
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Graziotto RE
- Cass. 14659/2012
- Cass. 16234/2011
- Cass. 13625/2009
Codice Civile
Vigente al: 17-08-2019
Sezione III Dell'usucapione
Art. 1165 - Applicazione di norme sulla prescrizione
Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.
Sezione III Dell'interruzione della prescrizione
Art. 2943 - Interruzione da parte del titolare
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
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