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Attestato relativo alle decisioni dovuto in modo quasi automatico ex Reg. UE n. 1215 del 2012

Attestato relativo alle decisioni dovuto in modo quasi automatico ex Reg. UE n. 1215 del 2012 L’autorità giurisdizionale d’origine adita con istanza di rilascio dell’attestato previsto dall'articolo 53 del reg. UE n. 1215/2012, con riferimento a una decisione definitiva, non può verificare d’ufficio se le disposizioni contenute al capo II, sezione 4, di tale regolamento siano state violate, al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente accertata e di consentire a quest’ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all’articolo 45 del medesimo regolamento. Nel caso oggetto di esame, il giudice del rinvio aveva emesso un decreto ingiuntivo di pagamento di una determinata somma, oltre interessi e spese, per prestazioni professionali di un avvocato; a fronte della mancata opposizione al decreto ingiuntivo il creditore chiedeva al giudice di emettere, ai fini dell’esecuzione, l’attestato previsto all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, utilizzando il modulo di cui all’allegato I di tale regolamento.

Il giudice del rinvio ha effettuato d’ufficio una ricerca su Internet, da cui è emerso che il professionista svolgeva un’attività diretta verso la Germania; il giudice del rinvio chiedeva all'avvocato di dimostrare presso quale studio esercitava la propria attività nel periodo in cui ha assistito la debitrice.

I documenti depositati confermavano che la sua attività era diretta verso la Germania, e che la cliente risiedeva in Germania nel periodo in cui egli l’ha assistita in qualità di avvocato.

Ritenendo che il rapporto fosse riconducibile a un contratto di consumo, il giudice del rinvio ha dedotto dalle informazioni relative all’attività professionale che il decreto ingiuntivo di pagamento era stato emesso in violazione delle norme sulla competenza previste al capo II, sezione 4, del regolamento n. 1215/2012, relativa alle norme sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori.

In tale contesto, il giudice nutriva dubbi in merito ai poteri attribuitigli ove chiamato a rilasciare l’attestato previsto all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 in caso di decisione, divenuta definitiva ai sensi del diritto processuale nazionale, adottata in violazione delle disposizioni relative alle norme sulla competenza giurisdizionale previste da detto regolamento.

A questo punto, il giudice italiano rinviava alla Corte di Giustizia, chiedendo se l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 imponga all’autorità giurisdizionale adita con istanza di rilascio di un attestato di trasporre in modo pedissequo, in detto attestato, la decisione adottata nello Stato membro d’origine, o se la disposizione in esame gli consenta di decidere d’ufficio di informare il convenuto-consumatore, a carico del quale la decisione dev’essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello di origine, in merito all’eventuale violazione delle norme sulla competenza stabilite al capo II, sezione 4, di tale regolamento e, pertanto, alla possibilità di opporsi al riconoscimento ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento.

La Corte di Giustizia, richiamandosi a precedenti decisioni, ha anche chiarito che il rilascio dell'attestato è dovuto quasi automaticamente: «dalla formulazione dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 risulta che l’autorità giurisdizionale d’origine è tenuta a rilasciare l’attestato da essa redatto allorché un’istanza in tal senso le sia presentata da una parte interessata. Per contro, la disposizione in esame non prevede in alcun modo che detta autorità giurisdizionale debba esaminare gli aspetti della controversia che non rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione in esame, come le questioni di merito e di competenza già giudicate nella decisione di cui si chiede l’esecuzione. Emerge peraltro dalla giurisprudenza della Corte che il rilascio di detto attestato è quasi automatico (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency, C‑619/10, EU:C:2012:531, punto 41)». Parole chiave: #civile, #contenziosocivile, #controversiecivili, #decisioni, #eredità, #risarcimentodanni, #successioni, #commerciale, #internazionale, #competenzagiurisdizionale, #convenzioniinternazionali, #export, #forocompetente, #giudicecompetente, #giurisdizione, #import, #leggeapplicabile, #trattatiinternazionali, #eu, #unioneeuropea, #venditainternazionale, #diritto, #giurisprudenza, #contenzioso, #controversia, #giustizia, #sentenza, #assistenzalegale, #consulenzalegale, #parerelegale, #tutelalegale, #avvocato, #avvocati, #aziende, #studiolegale, #studiolegalegraziotto, #fulviograziotto, #scudolegale, #attorney, #claim, #company, #dispute, #graziottolegal, #italy, #italianlawyer, #law, #lawfirm, #lawyer, #lawyers, #legal, #legaladvice, #legalassistanceinitaly, #litigation, #fulviograziotto, #legalshield Graziotto RE

  1. Corte di Giustizia Europea, C-619/2010

REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2012

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Vigente al: 05-10-2019

Articolo 45

1. Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto;

b) se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione;

c) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

d) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto; o

e) se la decisione è in contrasto con: i) le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; o ii) le disposizioni del capo II, sezione 6.

2. Nell’accertamento delle ipotesi di cui al paragrafo 1, lettera e), l’autorità giurisdizionale cui sia stata presentata l’istanza è vincolata dall’accertamento dei fatti sul quale l’autorità giurisdizionale d’origine ha fondato la propria competenza.

3. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, lettera e), la competenza dell’autorità giurisdizionale d’origine non può essere oggetto di riesame. I motivi di ordine pubblico di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applicano alle norme in materia di competenza.

4. La domanda di diniego del riconoscimento è presentata in conformità delle procedure di cui alla sottosezione 2 e, se del caso, della sezione 4.

Articolo 53

L’autorità giurisdizionale d’origine, su istanza di qualsiasi parte interessata, rilascia l’attestato utilizzando il modulo di cui all’allegato I.

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