Sul sito trovi molte informazioni, ma fai prima a contattarci: scoprirai in pochi minuti che possiamo essere lo studio legale giusto per le tue esigenze.
Dettagli/Details

L'aggravamento del danno già dedotto in giudizio non è una nuova domanda e supera le preclusioni processuali

L'aggravamento del danno già dedotto in giudizio non è una nuova domanda e supera le preclusioni processuali

Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, costituisce implicita istanza di rimessione in termini il deposilo, con le note conclusive, di documenti formati successivamente tanto alla domanda, quanto al maturare delle preclusioni istruttorie; il giudice deve valutare se ricorrano i presupposti di cui all'art. 153 c.p.c., ed in caso affermativo esaminare nel merito la rilevanza probatoria dei documenti tardivamente depositati.

Nel giudizio di risarcimento del danno non costituiscono domande nuove la riduzione del quantum rispetto alla pretesa originaria , né la deduzione dell'aggravamento del danno già dedotto nei termini.

Per i danni sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, anche se di qualità e quantità differenti da quelli richiesti con la domanda originaria, la richiesta di risarcimento costituisce invece una domanda nuova, ma ammissibile se ricorrano i presupposti della rimessione in termini, di cui all'art. 153 c.p.c.

Nel decidere la questione (relativa a danni da mancata riconsegna di immobili locati), la Suprema Corte ha richiamato il principio, già affermato precedentemente, secondo cui la circostanza che un documento (o qualsiasi altra fonte di prova) sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario, quanto in quello locatizio), legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini.

La Cassazione ha poi precisato che è vero che, proposta una domanda di risarcimento del danno "A", fondata sul fatto costitutivo "B", mutare l'uno o l'altro di tali elementi significa ampliare non già l'oggetto del pronuntiare, ma l'oggetto del cognoscere richiesto al giudice: e dunque tale mutamento è inammissibile, perché costituirebbe un mutamento della domanda originariamente proposta; ma tale principio non è tuttavia inderogabile.

Ad esso si deroga quando:

(a) l'attore riduca in corso di causa l'entità della somma inizialmente richiesta a titolo di risarcimento;

(b) l'attore deduca che il danno originariamente dedotto in giudizio si sia incrementato in corso di causa, ferma restando la natura di esso e l'identità del fatto generatore;

(c) l'attore, senza mutare il fatto generatore della propria pretesa (l'inadempimento o l'illecito ascritto al convenuto), deduca che in corso di causa, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati danni ulteriori, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo, che dunque gli fu impossibile prospettare ab initio, e chieda ovviamente di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. per formulare la relativa domanda.

Il primo principio affermato, relativo alla implicita istanza di rimessione in termini per il deposito (con le note conclusive) di documenti formatisi successivamente, vale per tutti i giudizi soggetti al rito del lavoro, quindi anche ai giudizi che ne prevedono l'applicabilità (come nel caso dei giudizio in materia di locazione, ai quali è applicabile il cd. "rito locatizio"). Parole chiave:

#civile, #contenziosocivile, #controversiecivili, #risarcimentodanni, #contrattuale, #contratto, #danno, #inadempimento, #responsabilità, #risarcimento, #risoluzione, #termine, #immobiliare, #affitto, #agentiimmobiliari, #agenziaimmobiliare, #contenziosoimmobiliare, #controversieimmobiliari, #immobili, #locazione, #preliminareimmobiliare, #diritto, #giurisprudenza, #cassazione, #contenzioso, #controversia, #giustizia, #mediazione, #negoziazioneassistita, #ordinanza, #sentenza, #assistenzalegale, #consulenzalegale, #parerelegale, #tutelalegale, #avvocato, #avvocati, #aziende, #studiolegale, #studiolegalegraziotto, #fulviograziotto, #scudolegale, #attorney, #claim, #company, #dispute, #graziottolegal, #italy, #italianlawyer, #law, #lawfirm, #lawyer, #lawyers, #legal, #legaladvice, #legalassistanceinitaly, #litigation, #legalshield Graziotto RE

  1. Cass. 11922/2006
  2. Cass. 5465/2006
  3. Cass. 10045/1996
  4. Cass. 3621/1980
  5. Cass. 3160/1980

Codice di procedura civile

Vigente al: 19-11-2018

Art. 152 - Termini legali e termini giudiziari

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Art. 153 - Improrogabilità dei termini perentori

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.

Permalink al Testo Integrale

Assistenza su questo argomento

Serve assistenza su questo argomento?

Può essere utile sapere che ci occupiamo anche di tutte le questioni e problematiche legali collegate, tra cui:

  • assistenza in sede stragiudiziale
  • assistenza in sede giudiziale e di contenzioso
  • azioni e tutela a difesa, esecutive e cautelari
  • consulenza
  • due diligence legale
  • esecuzione anche all'estero
  • pareri e raccomandazioni
  • revisione/stesura dei testi
  • ricerche di giurisprudenza sull'argomento
  • riduzione dei rischi legali
  • supporto operativo legale

Qui sotto trovi tutti i riferimenti dello Studio per contattarci con la modalità preferita:

About us - Riferimenti completi del nostro Studio Legale
Scopri i Riferimenti completi del nostro Studio Legale
Indirizzo e riferimenti per il contatto

 

 

 

 

 

 

 

Logo Graziotto RE
Graziotto RE

Ufficio principale:
Via G. Matteotti, 194
18038 Sanremo IM
IT Italy
Si riceve solo su appuntamento
(recapiti e corrispondenti in varie città)

Riferimenti:
Tel: 0184 189 4317 - 0184 509631
Fax: 0184 509 510
SMS: 348 001 7380
Email: info@graziottore.com
Web: 

Richieste:
Appuntamenti: In videoconferenza (Skype®, ecc.)
" In Studio a Sanremo
" Telefonici
" Presso il Cliente
Consulenza: Richiedi una Consulenza
Preventivi: Chiedi un Preventivo gratuito
Contattaci: Compila il modulo

Prime informazioni e Tariffe:
Info e Tariffe: Informazioni di sintesi e tariffe
Assistenza giudiziale: D.M. Giustizia N. 55 2014 - Nuovi Parametri Forensi

Profilo del Titolare:
LinkedIn®: https://www.linkedin.com/in/fulviograziotto
Scheda di sintesi: Profilo professionale (sintetico)

 

Scopri l'Indirizzo del nostro Studio Legale sulla mappa
I nostri uffici principali in Sanremo (Imperia)

 

Scopri il QR Code con i dati completi del nostro Studio Legale
QR Code con i dati di contatto completi

Leggendo il QR Code con il cellulare è possibile salvare nella rubrica i dati di contatto e l'URL al profilo con i riferimenti completi:

 

Scopri le Coperture assicurative del nostro Studio Legale
Coperture assicurative

Polizza assicurativa # IFL0006526.026917 conforme al D.M. 22-9-2016 stipulata con AIG Europe Limited - Responsabilità civile professionale per i seguenti massimali (esclusi Canada e USA):

  • responsabilità civile professionale: massimale di € 3 milioni per sinistro e per periodo assicurativo